Art. 23.
(Sistema informativo territoriale).

      1. I comuni, le province, le regioni e lo Stato, singoli o associati, partecipano alla formazione e alla gestione del sistema informativo territoriale che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli strumenti di pianificazione e per la verifica dei loro effetti.
      2. Sono compiti del sistema informativo territoriale:

          a) l'organizzazione della conoscenza necessaria alla pianificazione del territorio, articolata nelle fasi dell'individuazione e della raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, nonché della loro georeferenziazione, diffusione, conservazione e aggiornamento;

          b) la definizione in modo univoco relativa a tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;

          c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione della normativa vigente e delle azioni di trasformazione del territorio.

      3. Il sistema informativo territoriale è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.